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Dipartimento di Agricoltura,
Alimentazione e Ambiente
(Di3A)
Università degli Studi di Catania


Via S. Sofia, 100 - 95123 Catania

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CHI SIAMO

www.cseicatania.it @ All Right Reserved 2022 | Sito web realizzato da Flazio Experience ​

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STATUTO

Centro Studi di Economia applicata all'Ingegneria

Per informazioni o richieste di collaborazioni: info@cseicatania.it  | Segreteria 095-7147560 / 095-7147561

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Statuto CSEI Catania

ART. 1

Il "Centro Studi di Economia applicata all'Ingegneria di Catania - CSEI Catania" è un'associazione senza fini di lucro.
Il Centro ha sede in Catania. Possono essere istituite altrove sedi secondarie, succursali ed uffici.

 

ART. 2

I Soci del Centro si distinguono in Soci fondatori e Soci aderenti.
Sono Soci fondatori l'Università degli Studi di Catania e la Fondazione Emanuele Guggino Picone (già Fondazione Politecnica del Mediterraneo).
Sono Soci aderenti gli Enti Pubblici e gli Enti Privati che abbiano svolto o svolgano attività connesse ai compiti del CSEI di cui al successivo art. 3. L'ente aderente assume la qualità di socio dopo la deliberazione dell'Assemblea dei Soci e il pagamento della quota di ammissione e della quota associativa per l'anno in corso.
La quota di ammissione e la quota associativa annuale sono stabilite dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione. La quota di ammissione e la quota associativa possono essere articolate in fasce contributive differenziate in relazione alla natura giuridica, agli scopi sociali e/o ai mezzi gestiti in bilancio dal Socio.
La quota associativa annuale dell'Università degli Studi di Catania è costituita esclusivamente dalla concessione in uso gratuito di locali.
Il ruolo associativo ha la durata di anni 1 e viene rinnovato tacitamente ogni anno salvo disdetta di una delle parti. 

 

ART. 3

Il Centro tende a promuovere e favorire nel settore della gestione delle risorse naturali ed in particolare delle risorse idriche:
l'attività di ricerca, di studio e di formazione; anche attraverso l'elaborazione ed esecuzione di appositi programmi interdisciplinari a carattere sperimentale;
l'istituzione di un servizio specializzato di documentazione e di informazione.
Per l'adempimento dei compiti sopra indicati, il Centro si avvale, oltre che del proprio personale, di docenti, di ricercatori ed esperti italiani e stranieri.

 

ART. 4

La durata del Centro è fissata al 31 dicembre 2040.

 

ART. 5

Sono organi del Centro:
- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori

 

ART. 6

L'Assemblea è composta dai Soci fondatori e Soci aderenti. Ciascun Socio ha diritto ad un voto.
L'Assemblea:
delibera sulle direttive generali dell'attività del Centro;
approva  il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
approva  la  relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta dal Centro ed il rendiconto consuntivo;
fissa il  numero dei membri ed elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 9;
su  designazione dei Soci fondatori nomina i componenti ed il Presidente del Collegio dei Revisori di cui al successivo art. 13;
delibera  -su proposta del Consiglio di Amministrazione-  l'ammissione dei Soci aderenti;
stabilisce -su indicazione del Consiglio di Amministrazione- il numero dei dipendenti del Centro;
delibera su  ogni altro oggetto attinente alla gestione del Centro, ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
delibera le eventuali modifiche del presente statuto, escluso quanto attiene allo scopo sociale di cui all'art. 3 ed al rapporto di composizione del Consiglio di Amministrazione fra Soci fondatori e Soci aderenti;
delibera l'eventuale  scioglimento del Centro, secondo le modalità previste al successivo art. 8 e la devoluzione del patrimonio.

 

ART. 7

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno: entro il 31 marzo, per l'approvazione della relazione sull'attività svolta, e, entro il 30 ottobre di ogni anno, per deliberare sul bilancio preventivo e l'attività da svolgere.
L'Assemblea è altresì convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o quando lo richieda un numero di Soci che rappresenti almeno un terzo del totale dei voti.
L'Assemblea è convocata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata spedita di regola almeno quindici giorni prima della data stabilita, indicante l'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della prima e della seconda convocazione.

 

ART. 8

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino un numero di voti non inferiore alla metà del totale e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che designa il segretario incaricato della redazione del verbale.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti.
Per le modificazioni del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo è necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i tre quarti dei voti totali e di almeno la metà dei Soci fondatori.
Per deliberare lo scioglimento del Centro occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.


Per l'ammissione di nuovi Soci è necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la metà più uno dei voti totali.
I verbali dell'Assemblea saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

 

ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero variabile da 5 a 9 membri, di cui la metà più uno su designazione collegiale dei Soci fondatori.
Il Presidente ed i componenti del Consiglio durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere riconfermati.
Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere per l'amministrazione del Centro; determina le iniziative da assumere o da promuovere e fissa i criteri da seguirsi nell'attuazione degli scopi del Centro.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore del Centro.
Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:
elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vice-Presidente;
predispone, su proposta del Direttore del Centro, i programmi di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
nomina il Direttore del  Centro; e, qualora ne ravvisi l'opportunità, può nominare un Comitato Tecnico-Scientifico quale organo di consulenza del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
predispone,  su proposta del Direttore, la normativa interna del Centro e l'organico del personale nel limite massimo fissato dall'Assemblea;
autorizza, su proposta del Presidente, gli impegni di spesa superiori a € 500,00;
delibera la  convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci;
stabilisce il  trattamento economico base, previdenziale ed assicurativo, del personale e dei docenti;
esamina  e propone all'Assemblea le domande di ammissione di  nuovi Soci;
delibera in ordine all'accettazione di eventuali contributi ed elargizioni da parte di enti pubblici e privati;
adotta ogni  altra deliberazione di carattere economico relativo agli organi del Centro.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 28 febbraio di ogni anno il bilancio consuntivo, la relazione sull'attività svolta e, entro il 31 dicembre, il bilancio preventivo ed il programma di attività relativo all'anno successivo, e li presenta all'Assemblea.
Per l'esercizio di mansioni di sua competenza il Consiglio potrà rilasciare procure ad uno o più dei suoi membri; per l'esecuzione di determinati atti esso potrà dare mandati e procure anche ad estranei.


ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione, di norma, si riunisce ogni tre mesi; è convocato dal Presidente in via straordinaria e quando lo richiedono almeno la metà dei consiglieri. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Alle sedute del Consiglio di Amministrazione assiste il Collegio dei Revisori.
Il Consiglio di Amministrazione, per argomenti inerenti studi e ricerche, può consultare i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico.
La data e l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio sono comunicati per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il Presidente riterrà opportuno. La convocazione deve avvenire sette giorni prima.

 

ART. 11

Il Presidente è il legale rappresentante del Centro e ne ha la firma.
Il Presidente dà esecuzione ai programmi di attività ed ad ogni altra deliberazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
In particolare, adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento del Centro, ivi compresi i provvedimenti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione; conferisce su proposta del Direttore gli incarichi di insegnamento, di ricerca e di studio ai docenti ed agli esperti.

 

ART. 12

Il Direttore, sotto l'alta vigilanza del Presidente, attua il coordinamento fra i settori, propone, sentito il Comitato Tecnico-Scientifico (ove costituito), il programma annuale e la relazione sull'attività svolta da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; assicura il regolare funzionamento dei servizi del Centro.

 

ART. 13

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci.
Essi durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere riconfermati.
Il Collegio dei Revisori esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo, compie le verifiche necessarie per controllare il regolare andamento della gestione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

 

ART. 14

Le entrate del Centro sono costituite:
dalle  quote annuali, di cui all'art. 2, dei Soci fondatori e  dei Soci aderenti da versare, nei tempi e nei modi che saranno stabiliti dall'Assemblea, salvo quanto concerne l'Università    di Catania la cui quota è compresa nei limiti previsti nell'art. 2, ultimo comma del presente Statuto;
dai contributi  che  annualmente i Soci decideranno di corrispondere;
da eventuali contributi  dello Stato, di Enti pubblici e privati;
da  eventuali elargizioni corrisposte, sotto qualsiasi forma, da parte di terzi;
da proventi vari.

 

ART. 15

L'esercizio finanziario decorre dal 1º gennaio  al 31 dicembre di ciascun anno.

 

ART. 16

In caso di scioglimento del Centro, il personale sarà licenziato e debitamente liquidato dal Centro con le competenze ad esso spettanti. Le attrezzature e i beni del Centro saranno devoluti all'Università di Catania.
 

ART. 17

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile sulle Società.
 

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N E W S L E T T E R

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